Sezione: Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

PIAO 2023/2025

Piano Integrato di attività e organizzazone (PIAO) 2023-2025 DELIBERA G.C. N. 43 DELL’11-09-2023 PIAO 2023-2025 A_Mappatura_processi_e_catalogo_rischi B_Analisi_dei_rischi C_individuazione_e_programmazione_misure D_ Obblighi pubblicazione Modulo segnalazione condotte illecite PARERE ORGANO DI REVISIONE Verbale n. 10 del 05.09.2023 parere sulla sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale del Piano Integrativo di attività e organizzazione PIAO